IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2003/44/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative degli Stati  membri  riguardanti  le  imbarcazioni  da
diporto; 
  Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
recante norme sulla navigazione da diporto; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436,  recante
attuazione della direttiva  94/25/CE  in  materia  di  progettazione,
costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto; 
  Visto il decreto  legislativo  11  giugno  1997,  n.  205,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  14
agosto 1996, n. 436; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica,  ed
in  particolare  l'articolo  6,  recante  delega   al   Governo   per
l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla  nautica
da diporto; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 3 marzo 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° luglio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i  Ministri
degli affari esteri, dell'economia e  delle  finanze,  della  salute,
delle comunicazioni,  per  la  funzione  pubblica,  della  giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  delle  attivita'
produttive; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto  legislativo  si  applicano
alla navigazione da diporto. 
  2. Ai fini del  presente  codice  si  intende  per  navigazione  da
diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. 
  3. Per quanto non previsto  dal  presente  codice,  in  materia  di
navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi
di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e  le
relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle  norme  del
codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono  equiparate
alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate,  se  a  propulsione  meccanica,   ed   alle   venticinque
tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera  detta
stazza, fino al limite di ventiquattro metri. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     dalle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Nota alle premesse. 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 31
          ottobre 2003 n.  306  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  novembre  2003,  n.  266.)  e'  il
          seguente: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
          anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  previsto
          per il parere dei competenti organi parlamentari scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti ai commi 1 o 4 o  successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
              4. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1. 
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dei principi fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione
          dello Stato. 
                                                           Allegato B 
                                                (art. 1, commi 1 e 3) 
              96/61/CE del Consiglio, del 24  settembre  1996,  sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 
              1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo  1999,  relativa
          alla  custodia  degli  animali   selvatici   nei   giardini
          zoologici. 
              1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,  relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente di mare  concluso  dall'Associazione  armatori  della
          Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei  sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST). 
              2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria in materia di acque. 
              2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti. 
              2000/79/CE  del  Consiglio,  del  27   novembre   2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale  di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European  Airlines  (AEA),  European   Transport   Workers'
          Federation  (ETF),  European  Cockpit  Association   (ECA),
          European Regions Airline Association (ERA) e  International
          Air Carrier Association (IACA). 
              2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'  del  sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale. 
              2001/86/CE del  Consiglio,  dell'8  ottobre  2001,  che
          completa lo  Statuto  della  Societa'  europea  per  quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 
              2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  marzo  2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione  di  restrizioni  operative  ai   fini   del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'. 
              2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,  paragrafo  1,
          della direttiva 89/391/CEE). 
              2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e   alla
          gestione del rumore ambientale. 
              2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati  personali
          e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore   delle
          comunicazioni elettroniche (direttiva  relativa  alla  vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche). 
              2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 settembre 2002,  concernente  la  commercializzazione  a
          distanza  di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e   che
          modifica  la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e   le
          direttive 97 luglio CE e 98/27/CE. 
              2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio  relativa  all'attuazione  del  principio   della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro. 
              2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
          degli Stati membri  relative  alla  tutela  dei  lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. 
              2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 novembre 2002, che modifica le direttive  in  materia  di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi. 
              2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 dicembre 2002,  relativa  alla  vigilanza  supplementare
          sugli enti creditizi,  sulle  imprese  di  assicurazione  e
          sulle  imprese   di   investimento   appartenenti   ad   un
          conglomerato  finanziario  e  che  modifica  le   direttive
          73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,  92/96/CEE,  93/6/CEE  e
          93/22/CEE  del  Consiglio  e  le   direttive   98/78/CE   e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              2002/89/CE del Consiglio, del  28  novembre  2002,  che
          modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le  misure  di
          protezione  contro  l'introduzione   nella   Comunita'   di
          organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
          contro la loro diffusione nella Comunita'. 
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire il favoreggiamento dell'ingresso, del  transito  e
          del soggiorno illegali. 
              2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa. 
              2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di  determinate
          sostanze pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche. 
              2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
          ed elettroniche (RAEE). 
              203/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
          gennaio 2003, sull'accesso  del  pubblico  all'informazione
          ambientale  e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE   del
          Consiglio, del 7 giugno 1990. 
              203/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
          gennaio   2003,   relativa   all'abuso   di    informazioni
          privilegiate e alla manipolazione  del  mercato  (abusi  di
          mercato). 
              2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          3 marzo 2003, che modifica la direttiva  98/70/CE  relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. 
              2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14 aprile 2003, che  modifica  la  direttiva  98/18/CE  del
          Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni  e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 
              2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          14  aprile  2003,  concernente   requisiti   specifici   di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri. 
              2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          26  maggio  2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri in materia di pubblicita' e  di  sponsorizzazione  a
          favore dei prodotti del tabacco. 
              2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio  2003,  recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari e alle importazioni di  sperma  di  animali
          della specie bovina. 
              2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 giugno 2003, che  modifica  la  direttiva  94/25/CE  sul
          ravvicinamento     delle     disposizioni      legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto. 
              2003/50/CE del  Consiglio,  dell'11  giugno  2003,  che
          modifica la direttiva  91/68/CEE  per  quanto  riguarda  il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.». 
              - La direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 16 giugno 2003, che  modifica  la  direttiva
          94/25/CE    sul    riavvicinamento    delle    disposizioni
          legislative, regolamentari ed  amministrative  degli  Stati
          membri riguardanti le imbarcazioni da diporto e' pubblicata
          in GUCE n. L 214 del 26 agosto 2003. 
              - La  legge  11  febbraio  1971,  n.  50  (Norme  sulla
          navigazione  da  diporto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436
          (Attuazione  della  direttiva  94/25/CE   in   materia   di
          progettazione, di costruzione e immissione in commercio  di
          unita' da diporto) e' pubblicato nel Supplemento  Ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198. 
              -  Il  decreto  legislativo  11  giugno  1997,  n.  205
          (Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 14 agosto 1996, n.  436)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n. 155. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1997, n. 431 (Regolamento sulla  disciplina  delle  patenti
          nautiche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   17
          dicembre 1997, n. 293. 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 8  luglio  2003,  n.
          172 (Disposizioni per  il  riordino  e  il  rilancio  della
          nautica da diporto e del turismo nautico - pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161), e' il seguente: 
              «Art. 6 -  (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  del
          codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie). 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con gli altri Ministri interessati, un  decreto
          legislativo   recante   il   codice   delle    disposizioni
          legislative sulla nautica da  diporto,  in  conformita'  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  coordinamento  e  armonizzazione  di   tutte   le
          normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti  nella
          materia della nautica da diporto; 
                b) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          tenendo conto anche delle seguenti misure: 
                  1. semplificazione e snellimento  del  procedimento
          di  iscrizione  e  di  trascrizione  nei   registri   delle
          imbarcazioni e delle navi  da  diporto  e  delle  procedure
          attinenti al rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di
          sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali; 
                  2. revisione  dell'obbligo  di  stazzatura  per  le
          unita' da diporto; 
                  3. rinvio alle norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666
          per la misurazione dei  natanti  e  delle  imbarcazioni  da
          diporto e alle norme EN/ISO 8665 per  l'accertamento  della
          potenza dei  relativi  motori,  ai  sensi  della  direttiva
          94/25/CE 16  giugno  1994  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, e successive modificazioni; 
                  4. previsione di una nuova tabella unica in materia
          di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi
          dello  Stato  competenti  in  materia  di  navigazione   da
          diporto, che sostituisca le tabelle previste da  precedenti
          disposizioni; 
                  5. semplificazione degli adempimenti amministrativi
          relativi all'utilizzo, per le sole  esigenze  di  soccorso,
          delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
          diporto; 
                c)  eliminazione  delle  duplicazioni  di  competenza
          sulla base delle seguenti ulteriori misure: 
                  1.  revisione   delle   competenze   degli   uffici
          marittimi e  della  motorizzazione  civile  in  materia  di
          nautica da diporto; 
                  2. affidamento al Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti e al  Ministero  delle  attivita'  produttive
          della vigilanza sulla rispondenza alle  norme  tecniche  di
          attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
          diporto; 
                d) previsione  di  soluzioni  organizzative  tali  da
          garantire una completa, efficace e tempestiva  informazione
          a favore dell'utenza; 
                e) revisione della disciplina delle patenti  nautiche
          nel  contesto  comunitario  e  in  quello   degli   accordi
          internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
          le competenze amministrative e definire  nuovi  criteri  in
          materia di requisiti  fisici  per  il  conseguimento  della
          patente nautica, in particolare per le persone disabili; 
              previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
          nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo
          la creazione  di  specifici  corsi  di  istruzione  per  il
          settore del turismo nautico; 
                g)    previsione    dell'emanazione    delle    norme
          regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni
          attuative in materia di nautica  da  diporto,  ivi  incluse
          quelle  in  materia   di   sicurezza   della   navigazione,
          prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di  dispositivi
          di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di
          caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la
          disattivazione  del  pilota  automatico  e  l'arresto   dei
          motori: 
                h) indicazione  espressa  delle  norme  da  intendere
          abrogate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              3. Il  Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema  di
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,   accompagnato
          dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi  dell'impatto
          della regolamentazione, per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle competenti commissioni  parlamentari.  Ciascuna
          commissione esprime il proprio parere  entro  venti  giorni
          dall'assegnazione, indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni ritenute non conformi ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui al presente articolo. 
              4. Il Governo, esaminati i pareri di cui  al  comma  3,
          ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e  con  le
          eventuali modificazioni, il testo per il parere  definitivo
          delle competenti commissioni parlamentari, che deve  essere
          espresso  entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi
          inutilmente i  termini  previsti  dal  presente  comma,  il
          decreto legislativo puo' comunque essere emanato. 
              5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei
          principi  e  criteri  direttivi  stabiliti   dal   presente
          articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di  cui
          al presente articolo,  e  previo  parere  delle  competenti
          commissioni  parlamentari,   disposizioni   integrative   o
          correttive del medesimo decreto legislativo. 
              6.  Gli  uffici  competenti  a  ricevere  il   rapporto
          previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre
          1981, n. 689 relativamente agli illeciti amministrativi  di
          cui al,decreto del Presidente della  Repubblica  29  luglio
          1982, n 571, e al decreto ministeriale 15  marzo  2001  del
          Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile  2001,  n.  78,  sono  le
          Capitanerie di porto. 
              7. A decorrere  dal  1  luglio  2004,  le  attribuzioni
          relative ai beni del  demanio  marittimo,  gia'  trasferite
          alla regione Sicilia ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1 luglio 1977,  n.  684,  sono  esercitate
          direttamente dall'amministrazione regionale. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni.  delle  province  e  dei
          comuni. con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1997,  n.
          202) e' il seguente: 
              «Art. 8 - (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta'  individuate  dall'art.  17  della,
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo nonche' rappresentanti di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno». 
          Nota all'art. 1. 
              Il regio decreto 30 marzo 1942, n.  327:  «Approvazione
          del testo  definitivo  del  codice  della  navigazione»  e'
          pubblicato  nell'edizione  straordinaria   della   Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.